Statuto

Art.1
E’ costituita, con la denominazione di ‘Menù Associati’, un’associazione internazionale di collezionisti e studiosi di menù storici.

Art.2
L’associazione ha per oggetto la ricerca, lo studio, la conservazione, la promozione culturale e l’interscambio di tutti gli oggetti, cartacei o meno, considerati ‘menù’ e di tutta la documentazione e gli ambiti ad essi riferibili, quali primariamente la grafica e la gastronomia.

Art.3
La sede primaria è a Ravenna. Diversa determinazione può essere presa all’unanimità dei presenti del Comitato di cui all’art.10 del presente Statuto. E’ possibile prevedere ulteriori sedi secondarie per articolazioni geografiche e tematiche dell’associazione.

Art.4
La durata dell’associazione è stabilita in anni cinquanta.La Assemblea, prima della scadenza, può prorogarla.In caso di scioglimento l’Assemblea nomina un commissario liquidatore ed i beni restanti verranno impiegati sulla base del deliberato dell’Assemblea stessa.

Art.5
Le attività principali sono costituite da:

  • incontri di studio tematici e di scambio di informazioni anche tramite l’utilizzo e la produzione di strumenti di comunicazione a stampa ed informatici ;
  • definizione e cura di sistemi classificatori dei menù;
  • organizzazione di mostre, eventi e viaggi di studio;
  • scambi e cessioni di menù e di materiali collegati;
  • collaborazione con centri analoghi, musei ed istituti di ricerca;

Art.6
L’associazione si compone di:

  1. soci fondatori, che costituiscono il primo Comitato dell’associazione, sulla base di quanto definito dall’atto costitutivo;
  2. soci ordinari che sono tenuti a versare il contributo fissato dal Comitato dell’associazione;
  3. soci onorari nominati dal Comitato scelti fra le persone che rendono o hanno reso servizi all’associazione.

Art.7
Le adesioni sono presentate per iscritto e sottoscritte anche con sistemi telematici; devono essere presentate da due soci fondatori e/o ordinari e accettate dal Comitato.

Art.8
Le entrate dell’associazione sono:

  1. le quote dei soci, distinguibili a seconda dei servizi prescelti;
  2. le rendite dei propri beni;
  3. le entrate realizzate per prestazioni fornite dall’associazione;
  4. contributi e sovvenzione di privati e di enti pubblici.

Art.9
La qualifica di soci si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per espulsione in caso di mancato pagamento del contributo associativo o per motivi gravi definiti dal Comitato, sentito l’interessato.

Art.10
L’associazione è amministrata da un Comitato composto da 3 a 9 membri eletti dall’Assemblea anche per corrispondenza e per via telematica, tranne il caso in cui almeno un terzo dei soci richieda tempestivamente lo scrutinio segreto. Il Comitato dura in carica tre anni.

In caso di vacanza il Comitato può provvisoriamente essere integrato dai suoi membri in attesa della prima Assemblea alla quale si presenteranno dimissionari.

Il Comitato sceglie a scrutinio segreto, tranne accordo all’unanimità, e all’interno di propri membri una Presidenza composta da un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario con funzioni anche di tesoriere. Le cariche sociali del primo Comitato sono definite dall’atto costitutivo come previsto dall’art.6 del presente statuto. Il Comitato elegge anche un Presidente Onorario scelto, al di fuori dei propri componenti, per meriti inerenti alle tematiche trattate dall’associazione.

Art.11
Il Comitato si riunisce ogni volta che è convocato dal Presidente o a richiesta di più di un terzo dei propri membri e almeno una volta all’anno con un preavviso di almeno 10 gg.

La presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato è necessaria per la validità delle deliberazioni. E’ tenuto un verbale delle sedute, sottoscritto dal Segretario, in apposito registro.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale la volontà del Presidente.

Art.12
Il Comitato è investito di tutti i poteri che non sono riservati all’Assemblea e che possono essere espletati anche con incarichi assegnati a singoli componenti. In particolare cura la programmazione generale delle spese e delle entrate, autorizza i contratti pluriennali e di grande rilevanza e le inziative atte a sostenere il funzionamento dell’associazione anche tramite la definizione di apposite commissioni.

Art.13
Il Presidente convoca le Assemblee e gli incontri del Comitato. Rappresenta l’Associazione per l’attività culturale e per l’attuazione degli obiettivi generali della stessa e viene sostituito dal Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario è responsabile della gestione delle risorse, è abilitato a contrarre e rappresenta civilmente la Associazione.

Art.14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente è composta da tutti i soci e possono essere invitate altre persone in accordo con i membri del Comitato. Hanno diritto al voto solamente i soci fondatori ed ordinari. Si riunisce almeno ogni tre anni ed è convocato dal Presidente che redige l’odg d’intesa con il Comitato.
Oltre agli adempimenti di cui all’art.10 l’Assemblea indica le linee programmatiche di cui all’art.5 presentate dal Comitato che rende conto altresì delle attività svolte e della situazione economico-finanziaria. Su proposta di almeno un decimo degli aventi diritto al voto è possibile porre punti all’ordine del giorno non previsti.

Le convocazioni devono riportare l’ordine del giorno previsto e devono essere inviate con mezzi celeri almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti con voto palese o con voto segreto su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie devono essere prese con il voto della maggioranza dei presenti corrispondente ad almeno la metà degli aventi diritto al voto. La medesima maggioranza è necessaria per lo scioglimento dell’associazione e delle conseguenti decisioni patrimoniali, per fusione con altro ente o per cessione.
E’ prevista una delega scritta ad un altro socio in caso di impedimento per la partecipazione alla Assemblea.

L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti.

Il Segretario redige e sottoscrive i verbali in apposito registro.

Art.15
Il carattere internazionale dell’Associazione si esplica,oltre che nelle attività e nella natura delle iniziative,anche nella facilitazione della partecipazione tramite l’utilizzo,per quanto possibile,delle lingue nazionali degli associati negli strumenti di comunicazione dell’associazione.

Particolare attenzione verrà altresì rivolta alla legislazione e alle lingue ufficiali dell’Unione Europea.

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